La legge italiana (D.M. 18/2/1982; D.M. 28/2/1983; Circolare 18/3/1996) impone a chiunque si appresti ad iniziare un'attività sportiva di sottoporsi ad una visita di idoneità, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica.
Attività sportiva agonistica Devono ottenere il certificato di idoneità agonistica gli sportivi che praticano attività sportive agonistiche dalle Federazioni sportive nazionali, dal CONI, dagli Enti di propaganda sportiva riconosciuti ed i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della gioventù. La visita per l'idoneità alla pratica di uno sport agonistico viene richiesta dalla Società di appartenenza come “condicio sine qua non” per ottenere il tesseramento, e può essere effettuata solo dagli specialisti in Medicina dello Sport operanti in strutture autorizzate pubbliche o private ed iscritti in specifici albi regionali (si vedano gli allegati a fondo pagina). In caso di certificato richiesto da non tesserati per partecipazione a titolo individuale a manifestazioni sportive agonistiche deve essere presentata dall’interessato una richiesta di visita per il conseguimento dell’idoneità sportiva agonistica indicante chiaramente la finalità specifica della richiesta stessa. La visita deve essere completa di esami clinici e strumentali richiesti per quello specifico sport. Il certificato ha solitamente durata annuale e di ogni atleta il medico deve conservare una scheda con tutti gli esami effettuati per un periodo di 5 anni dalla data della visita.
Attività sportiva non agonistica È sufficiente, invece, il certificato di idoneità sportiva non agonistica (cosiddetto certificato di buona salute) per chi pratica attività sportive qualificate non agonistiche nelle Federazioni sportive nazionali, negli Enti di propaganda sportiva riconosciuti dal CONI e per i partecipanti alle attività scolastiche ed alle fasi precedenti quelle nazionali dei Giochi della gioventù. Il certificato di idoneità non agonistica può essere rilasciato, oltre che dal medico sportivo, anche dal proprio medico di base o dal pediatra di base, generalmente dopo una visita accurata senza l'obbligo di ulteriori accertamenti, salvo che il medico stesso non ritenga opportuno prescriverli.
In allegato, l'elenco dei centri pubblici e privati della Regione Emilia Romagna in cui operano i medici specialisti abilitati al rilascio della certificazione per la pratica sportiva agonistica e l'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport abilitati al rilascio delle certificazioni per la pratica sportiva agonistica (aggiornati al 25 gennaio 2008).
Gli elenchi aggiornati sono pubblicati su www.saluter.it, il Portale del Servizio Sanitario Regionale (Info: numero verde 800 033 033) |